(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
Preambolo. 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Agenzie sociali per la casa 
  Art. 3 - Collaborazione con soggetti istituzionali 
  Art. 4 - Garanzia di trasparenza e partecipazione 
  Art. 5 - Accreditamento delle agenzie sociali per la casa 
  Art. 6 - Rete delle agenzie sociali per la casa 
  Art. 7 - Contributi 
  Art. 8 - Norma finanziaria 
 
Preambolo. 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 3, e l'art. 59 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 3 novembre 1998,  n.  77  (Riordino  delle
competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, la  regione
affronta prioritariamente il problema  del  bisogno  abitativo  delle
fasce deboli della popolazione, in  particolare  causato  da  ragioni
economiche, mediante il coordinamento delle politiche in  materia  di
edilizia residenziale pubblica con quelle in materia di  servizi  per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. 
  2. Attualmente il quadro  normativo  regionale  di  riferimento  e'
definito dalla legge regionale n. 77/1998, che  ha  riorganizzato  il
sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
e dalla legge regionale n. 41/2005 in cui, nella  declinazione  delle
politiche  sociali  integrate  emergono,   quali   elementi   propri,
l'erogazione di contributi e servizi connessi all'abitare. 
  3. Da tempo  la  riduzione  delle  risorse  pubbliche  disponibili,
necessarie  per  un'adeguata  risposta  alla  domanda   del   bisogno
abitativo delle fasce deboli della  popolazione,  insieme  al  quadro
normativo di riferimento necessariamente da  aggiornare,  anche  alla
luce dei nuovi bisogni e delle possibili nuove risposte che  ad  essi
possono  essere  date,  ha  posto  all'attenzione   del   legislatore
l'opportunita' di organizzare il coinvolgimento di nuovi attori  che,
spontaneamente, si  sono  formati  nel  territorio,  quali  ulteriori
strumenti di attuazione di interventi a beneficio  della  domanda  di
abitare. 
  4. Particolare attenzione e' stata data a quei soggetti che,  privi
della finalita' di lucro, sotto la denominazione di «agenzie  sociali
per la casa» o «agenzie sociali per l'abitare», si sono  organizzati,
anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire  risposte,
in termini di servizi al bisogno abitativo delle fasce  deboli  della
popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, di sostegno
al loro mantenimento, di attivita' di mediazione culturale e sociale,
finalizzate ad una migliore qualita' dell'abitare. 
  5. Il programma regionale  di  sviluppo  2011-2015,  approvato  con
risoluzione del consiglio  regionale  29  giugno  2011,  n.  49,  nel
capitolo 5.2 (Abitare sociale in  Toscana),  evidenziando  il  citato
mutare del contesto  di  intervento  delle  politiche  pubbliche  per
l'abitare, pone l'accento sulla necessita' di rafforzare  i  rapporti
pubblico-privati per incrementare le  risorse  e  la  qualita'  delle
risposte in tema di offerta abitativa e per l'abitare sociale. 
  6. E' pertanto opportuno intervenire  con  specifiche  disposizioni
che consentano, da un lato di favorire il raccordo fra le agenzie  ed
i soggetti istituzionali delle  politiche  pubbliche  in  materia  di
edilizia residenziale, dall'altro di  sostenere  quelle  agenzie  che
perseguono  obiettivi  coerenti  con  quelli   della   programmazione
pubblica in  materia  di  sostegno  al  soddisfacimento  del  bisogno
abitativo delle fasce deboli  della  popolazione  e  in  possesso  di
specifici requisiti che consentano un loro accreditamento  presso  la
regione. 
  7. Tali disposizioni intendono, inoltre, perseguire l'obiettivo  di
favorire e sostenere la messa in rete delle agenzie  sociali  per  la
casa, al fine di ottimizzare le loro risposte in un'ottica regionale,
favorendo una piu' ampia e tempestiva soluzione  alle  situazioni  di
bisogno. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Nell'ambito delle politiche regionali  pubbliche  integrate  per
l'accesso  alla  casa,  con  la  presente  legge  la  Regione   detta
disposizioni per  lo  sviluppo  ed  il  coordinamento  delle  agenzie
sociali per la casa, quali strumenti di sostegno  al  soddisfacimento
del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione. 
  2. La Regione riconosce  le  agenzie  sociali  per  la  casa  quali
laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi  dell'abitare
sociale.