(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo. Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Agenzie sociali per la casa Art. 3 - Collaborazione con soggetti istituzionali Art. 4 - Garanzia di trasparenza e partecipazione Art. 5 - Accreditamento delle agenzie sociali per la casa Art. 6 - Rete delle agenzie sociali per la casa Art. 7 - Contributi Art. 8 - Norma finanziaria Preambolo. IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 3, comma 3, e l'art. 59 dello statuto; Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, la regione affronta prioritariamente il problema del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche, mediante il coordinamento delle politiche in materia di edilizia residenziale pubblica con quelle in materia di servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. 2. Attualmente il quadro normativo regionale di riferimento e' definito dalla legge regionale n. 77/1998, che ha riorganizzato il sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e dalla legge regionale n. 41/2005 in cui, nella declinazione delle politiche sociali integrate emergono, quali elementi propri, l'erogazione di contributi e servizi connessi all'abitare. 3. Da tempo la riduzione delle risorse pubbliche disponibili, necessarie per un'adeguata risposta alla domanda del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, insieme al quadro normativo di riferimento necessariamente da aggiornare, anche alla luce dei nuovi bisogni e delle possibili nuove risposte che ad essi possono essere date, ha posto all'attenzione del legislatore l'opportunita' di organizzare il coinvolgimento di nuovi attori che, spontaneamente, si sono formati nel territorio, quali ulteriori strumenti di attuazione di interventi a beneficio della domanda di abitare. 4. Particolare attenzione e' stata data a quei soggetti che, privi della finalita' di lucro, sotto la denominazione di «agenzie sociali per la casa» o «agenzie sociali per l'abitare», si sono organizzati, anche col coinvolgimento di soggetti pubblici, per offrire risposte, in termini di servizi al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, sotto il profilo del reperimento di alloggi, di sostegno al loro mantenimento, di attivita' di mediazione culturale e sociale, finalizzate ad una migliore qualita' dell'abitare. 5. Il programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione del consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, nel capitolo 5.2 (Abitare sociale in Toscana), evidenziando il citato mutare del contesto di intervento delle politiche pubbliche per l'abitare, pone l'accento sulla necessita' di rafforzare i rapporti pubblico-privati per incrementare le risorse e la qualita' delle risposte in tema di offerta abitativa e per l'abitare sociale. 6. E' pertanto opportuno intervenire con specifiche disposizioni che consentano, da un lato di favorire il raccordo fra le agenzie ed i soggetti istituzionali delle politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale, dall'altro di sostenere quelle agenzie che perseguono obiettivi coerenti con quelli della programmazione pubblica in materia di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione e in possesso di specifici requisiti che consentano un loro accreditamento presso la regione. 7. Tali disposizioni intendono, inoltre, perseguire l'obiettivo di favorire e sostenere la messa in rete delle agenzie sociali per la casa, al fine di ottimizzare le loro risposte in un'ottica regionale, favorendo una piu' ampia e tempestiva soluzione alle situazioni di bisogno. Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. Nell'ambito delle politiche regionali pubbliche integrate per l'accesso alla casa, con la presente legge la Regione detta disposizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione. 2. La Regione riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell'abitare sociale.